REGOLAMENTO N. 956/2023 – “CARBON TAX”

REGOLAMENTO N. 956/2023 – “CARBON TAX”

Con la presente intendiamo informarvi in merito all’imminente entrata in vigore del regolamento 956/2023 che istituisce il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), ossia la nuova Carbon tax, e che prevede già a partire dal prossimo 1° ottobre 2023 alcuni importanti obblighi comunicativi in capo ai soggetti che importano nell’UE prodotti ad alta intensità di carbonio (c.d. prodotti/merci CBAM).

Segnaliamo sin d’ora che la disciplina di cui al regolamento CBAM  dovrà essere attuata tramite l’adozione, da parte della commissione, di regolamenti attuativi volti a disciplinare gli aspetti tecnici ancora non specificati nel testo del regolamento. Ciò avverrà entro il 1° ottobre 2023, data che coincide con l’inizio del periodo transitorio previsto dal regolamento.

Di seguito riportiamo una sintesi del contenuto del regolamento in oggetto.

Secondo quanto previsto dall’art. 2, il regolamento CBAM “si applica alle merci elencate nell’allegato I, Originarie di un paese terzo, quando tali merci, o i prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all’articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013, sono importati nel territorio doganale dell’Unione”.

Il CBAM rappresenta una componente essenziale del programma che mira a raggiungere gli obiettivi fissati dall’European Green Deal, riducendo le emissioni di gas ad effetto serra del 55% entro il 2030. Il CBAM nasce principalmente al fine di contrastare il fenomeno del c.d. dumping ambientale, e quindi con l’obiettivo di impedire che le merci importate da Paesi extra-UE godano di un indebito vantaggio competitivo legato all’assenza di costi legati alla carbonizzazione nei rispettivi Paesi d’origine, contrariamente a quanto avviene nell’Unione Europea, ove numerosi prodotti sono assoggettati al c.d. Emissions Trading System (ETS) istituito dalla Direttiva 2003/87/CE.

Il CBAM si applica quindi esclusivamente alle merci ad alta intensità di carbonio elencate nell’allegato I al regolamento, dove viene riportato per ciascuno dei prodotti attenzionati lo specifico codice di nomenclatura combinata ad esso riferibile.

L’elenco include, in particolare:

1.         Cemento e prodotti in cemento (talune voci del capitolo 25 NC);

2.         Energia elettrica (talune voci del capitolo 27 NC);

3.         Fertilizzanti minerali e chimici (talune voci dei capitoli 28 e 31 NC);

4.         Prodotti in ghisa, ferro e acciaio (talune voci dei capitoli 72 e 73 NC);

5.         Prodotti in alluminio (talune voci del capitolo 76 NC);

6.         Alcune sostanze chimiche (talune voci del capitolo 28 NC).

Il regolamento non si applica alle merci Originarie dei Paesi e territori elencati nell’allegato III, punto 1 (attualmente Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla) e all’importazione di energia elettrica dai Paesi che verranno elencati all’interno del punto 2 non ancora definito.

Per poter importare le merci che ricadono nel perimetro applicativo del regolamento, sono previsti una serie di obblighi per gli importatori, finalizzati a controllare la quantità di emissioni incorporate in tali beni.

Anzitutto, a partire dal 1° gennaio 2026, le merci CBAM potranno essere importate nell’UE soltanto da soggetti che abbiano ottenuto la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato (secondo le modalità di cui agli artt. 4, 5 e 17 del regolamento CBAM) e risultino inseriti all’interno dell’apposito registro CBAM. Al fine di Ottenere lo status di dichiarante CBAM, ciascun importatore dovrà inviare una domanda di autorizzazione all’autorità competente dello stato di appartenenza (le domande di autorizzazione possono essere presentate già a partire dal 31.12.2024, data in cui è prevista l’entrata in vigore dell’art. 5 Reg. CBAM).

Per poter importare le merci che ricadono nel perimetro applicativo del regolamento, sono previsti una serie di obblighi per gli importatori, finalizzati a controllare la quantità di emissioni incorporate in tali beni.

Anzitutto, a partire dal 1° gennaio 2026, le merci CBAM potranno essere importate nell’UE soltanto da soggetti che abbiano ottenuto la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato (secondo le modalità di cui agli artt. 4, 5 e 17 del regolamento CBAM) e risultino inseriti all’interno dell’apposito registro CBAM. Al fine di Ottenere lo status di dichiarante CBAM, ciascun importatore dovrà inviare una domanda di autorizzazione all’autorità competente dello stato di appartenenza (le domande di autorizzazione possono essere presentate già a partire dal 31.12.2024, data in cui è prevista l’entrata in vigore dell’art. 5 Reg. CBAM).

L’autorità competente, effettuati i necessari controlli, iscrive l’importatore nel registro CBAM. In assenza di autorizzazione, non sarà possibile importare merci CBAM nell’unione.

Una volta Ottenuta l’autorizzazione, a far data dal 1° gennaio 2026, i dichiaranti CBAM avranno l’obbligo di:

  • Calcolare la quantità di CO₂ incorporata nelle merci CBAM importate. Tale calcolo delle emissioni di CO₂ dovrà essere verificato e certificato da un organismo accreditato;
  • Acquistare i certificati CBAM necessari a compensare le emissioni incorporate nella merce CBAM importata nell’anno precedente.

Il regolamento CBAM mira infatti a garantire l’equilibrio delle emissioni di CO₂ incorporate nelle merci importate con un massimale stabilito in base ad appositi certificati, i cd. Certificati CBAM. Tali certificati sono documenti in formato elettronico e ciascuno di essi corrisponde ad una tonnellata di CO₂ immessa nell’atmosfera. I certificati saranno acquistabili attraverso una piattaforma centrale comune, istituita e gestita dalla commissione. A quest’ultima spetterà il compito di registrare il numero identificativo unico, il prezzo e la data di vendita dello stesso sul conto del dichiarante CBAM autorizzato che lo acquista. Ogni certificato CBAM sarà acquistabile al prezzo medio settimanale delle quote ETS.

I dichiaranti CBAM dovranno inoltre garantire, al termine di ogni trimestre, che il numero di certificati CBAM posseduti (e visibili sul loro “conto CBAM”) sia in grado di coprire almeno l’80% delle emissioni incorporate in tutte le merci CBAM importate dall’inizio dell’anno solare.

  • Entro il 31 maggio di Ogni anno i dichiaranti CBAM sono Obbligati a restituire attraverso il registro CBAM i certificati corrispondenti alla quantità di emissioni di CO2 incorporate nella merce CBAM importata durante l’anno solare.
    Se sono stati acquistati certificati CBAM in numero eccedente il necessario, entro il 30 giugno di Ogni anno, il dichiarante può richiedere all’autorità competente del proprio stato membro di riacquistare i certificati a un prezzo pari a quello pagato dal dichiarante.
  • Presentare la dichiarazione annuale CBAM entro il 31 maggio di Ogni anno solare. Tale dichiarazione deve includere (i) la quantità totale di merci CBAM importate nell’anno solare precedente; (ii) le emissioni totali di CO2 incorporate in tali merci; (iii) il numero totale di certificati CBAM restituiti; (iv) copia della relazione di verifica delle emissioni rilasciata da un organismo accreditato.

Al di là degli Obblighi sopra richiamati (che, come detto, entreranno in vigore il 1° gennaio 2026), il regolamento ha altresì previsto l’istituzione di un periodo transitorio

– dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025 – durante il quale in capo agli importatori sono previsti solamente Obblighi di comunicazione all’autorità competente.

In particolare, a far data dal prossimo 1 ottobre 2023 gli importatori di merci CBAM saranno tenuti a presentare alla commissione una relazione trimestrale, in cui sono specificati:

(i)        La quantità totale di ciascun tipo di merce CBAM importata nel trimestre;

(ii)       Le emissioni di CO2 incorporate in tali merci (calcolate secondo i metodi riportati nell’allegato IV);

(iii)      Gli eventuali costi sostenuti nel Paese di Origine in relazione a tali emissioni.

I dati inclusi nelle relazioni CBAM saranno controllati dalla Commissione. Le dichiarazioni incomplete o inesatte potranno essere sanzionate dall’autorità dello stato membro competente. Al momento l’Italia non ha ancora fissato le sanzioni applicabili in caso di violazione del regolamento CBAM.

La scadenza per la presentazione della prima relazione trimestrale è fissata per il 31/01/2024. Le modalità di presentazione della relazione e i contenuti da indicare sono riportati all’interno del regolamento di esecuzione recentemente emanato dalla commissione (che si allega alla presente), il quale reca le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 per quanto concerne gli obblighi di comunicazione durante il periodo transitorio.