Relativamente ai controlli radiometrici per le merci provenienti da paesi terzi, in data 29 settembre 2023 è stata rilasciata una nota che riguarda la disciplina della sorveglianza radiometrica per l’importazione di rottami metallici, semilavorati metallici e prodotti finiti in metallo. Questa disciplina, prevista nell’Articolo 72 e nell’Allegato XIX del Decreto Legislativo n. 101/2020, e recentemente aggiornata dall’Articolo 40 del Decreto-legge n. 17/2022, successivamente convertito nella Legge n. 34/2022, mira a stabilire i criteri di selettività per il controllo dei prodotti finiti in metallo.
Riguardo all’ambito di applicabilità della disciplina la nota dell’Agenzia riporta che:
Basandosi sull’Art. 3 dell’Allegato XIX del D.lgs. 101/2020, i soggetti che importano rottami o altri materiali metallici (art. 3, comma 1) e semilavorati in metallo (art. 3, comma 2, lett. a)) sono sempre tenuti a rispettare gli obblighi di sorveglianza radiometrica. Tuttavia, per l’importazione di prodotti finiti in metallo (art. 3, comma 2, lett. b)), gli adempimenti sono richiesti solo quando l’operazione doganale di importazione sia stata selezionata per il controllo doganale ovvero vi sia una specifica richiesta all’ADM o dalle Autorità competenti.
Relativamente al momento e al luogo della sorveglianza radiometrica, per importazioni di rottami, altri materiali metallici e semilavorati, il controllo deve avvenire al primo punto di ingresso nel territorio nazionale, a prescindere da eventuali transiti o procedure fast corridor previsti per le merci oggetto di importazione. Per i prodotti finiti in metallo, la sorveglianza avviene nel luogo di presentazione della dichiarazione doganale di importazione, a meno che non ci sia una specifica richiesta da parte delle Autorità competenti.
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