Dal 4 Ottobre è entrato in vigore il nuovo testo normativo che rappresenta una vera e propria riforma per il sistema doganale italiano. Il Decreto Legislativo n. 141/2024 si inserisce nell’attuale scenario nazionale contraddistinto dalla nota lotta all’evasione fiscale e dall’esigenza di allineare il sistema doganale italiano ai sistemi europei. Il nuovo decreto, che sostituisce il “Testo unico delle disposizioni in materia doganale” (TULD) del 1973, si presenta più snello rispetto al TULD mirando appunto a ridurre la complessità delle disposizioni legislative e l’applicazione delle stesse.
La riforma doganale presenta importanti novità, specialmente in materia di sanzioni doganali e Iva. Tali novità hanno trovato critiche da parte degli operatori economici ed in tale contesto, mai come adesso, diviene essenziale l’assistenza alle imprese in materia doganale, fornendo un supporto per adeguarsi alle novità introdotte dal Decreto legislativo osservando i tutti adempimenti necessari previsti. E’ a questo punto urgente aggiornare rapidamente i modelli organizzativi e le procedure interne, con l’obiettivo di ridurre considerevolmente il rischio di contestazioni.
Il nuovo sistema sanzionatorio rappresenta una significativa evoluzione rispetto alla disciplina precedente.
Una delle principali novità consiste nella ridefinizione delle violazioni doganali, ora suddivise in due sole categorie: illeciti penali e illeciti amministrativi. La distinzione tra queste due categorie non è più basata sull’elemento soggettivo del dolo, come avveniva nel previgente TULD, ma su criteri oggettivi, in particolare sull’ammontare dei diritti doganali evasi o non versati. In tal senso, la soglia di 10.000 euro di diritti di confine dovuti diventa il discrimine tra illeciti amministrativi e illeciti penali. Sotto tale importo, le violazioni sono considerate illeciti amministrativi, con sanzioni che variano dal 100% al 200% dei diritti non pagati, mentre oltre tale soglia le violazioni diventano di natura penale. Sarà poi l’Autorità Giudiziaria a dover rilevare la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo per qualificare la condotta di rilevanza penale.
Tale misura vuole rappresentare un deterrente più forte per le operazioni fraudolente, senza però gravare in modo eccessivo sugli operatori che commettono errori di lieve entità.
Ulteriore novità riguarda l’inclusione dell’IVA tra i diritti di confine insieme a dazi e altre imposte, quali diritti di monopolio, le accise e ogni altra imposta di consumo dovuta all’atto dell’importazione a favore dello Stato. Questa novità è destinata a semplificare le operazioni e a rendere più trasparenti le responsabilità tra i vari soggetti coinvolti nelle operazioni doganali.
La testuale indicazione dell’Iva tra i diritti di confine è finalizzata a fornire una risposta normativa al principio enunciato dalla sentenza della Corte di giustizia Ue C-714/20, in base alla quale,
“in materia di solidarietà, non può essere riconosciuta la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’Iva, in solido con l’importatore, in assenza di disposizioni nazionali che lo designino o lo riconoscano, in modo esplicito e inequivocabile, come debitore di tale imposta”. L’imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di:
a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell’Iva, perché le stesse sono destinate alla successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell’Unione europea
b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto e vincolo delle medesime a un regime di deposito diverso dal deposito doganale. Si tratta del caso di merci immesse in libera pratica e poi introdotte in un deposito Iva.
L’Iva sarà considerata diritto di confine solo nel caso di irregolare introduzione in consumo in Italia.
Tale riforma si presenta come un passo decisivo di modernizzazione del sistema doganale italiano. Con l’obiettivo di garantire una semplificazione per le procedure, migliorare i controlli, maggior equità e proporzionalità nelle sanzioni, evitando l’ambiguità del passato e favorendo l’armonizzazione con i sistemi unionali.