Assicurazioni vettoriali All Risks
La nostra società è in grado di assicurare tutte le spedizioni da voi effettuate con un sottoscrizione di una polizza ALL RISKS che copre tutti gli eventuali danni derivanti dal trasporto delle vostre merci con la possibilità di coprire tutti i rischi dal luogo di carico della merce al luogo di scarico.
Opzioni di Copertura
- From Italian/European/Worldwide (air)Port to
- Warehouse (land);
- Warehouse to / from (air)Port Worldwide (sea/air);
- Warehouse to (air)Port in Italy/Europe (land);
- Warehouse to Warehouse (land and/or air/sea);
- To / from (air)port (air)port (sea/air).
Una polizza che vi mette al riparo da costi aggiuntivi
Assicurare o no? Sai quali sono i rischi coperti dalle assicurazioni vettoriali (terra, mare e aereo)? Sai quali sono i risarcimenti massimi garantiti dalle assicurazioni vettoriali? Sai che per esempio in caso di rapina, l’assicurazione vettoriale non prevede alcun risarcimento? Sai che in caso di avaria nave, solo una polizza “All Risks” vi metterebbe al riparo da costi aggiuntivi?
Se le risposte sono negative, ti consigliamo di leggere le informazioni riportate sotto, di contattarci e valutare l’opportunità di mettere al sicuro il vostro lavoro, ad un costo modesto e da ogni tipo di rischio. Quando si chiede al proprio spedizioniere se è assicurato fate attenzione, perché le sue coperture assicurative tutelano esclusivamente la responsabilità vettoriale, ma non coprono tutti i tipi di rischio e il valore integrale della merce.
Domande frequenti
Quando e perché assicurare?
È un dato di fatto che le merci soggette a trasporto siano esposte a rischi di vario genere e possano subire danni di diversa natura, compresa la loro perdita parziale o totale.
Nonostante il fatto che le precauzioni e gli accorgimenti adottati siano sempre più adeguati, i trasporti continuano a mantenere un elevato tasso di rischiosità. Il problema dell’assunzione del rischio da trasporto è, quindi, più che attuale. Spesse volte coloro che affidano le merci allo spedizioniere, operano nell’errata convinzione che quest’ultimo risponda in toto del perimento (perdita, distruzione, furto, ecc.) delle stesse. Al contrario, secondo la legge, lo spedizioniere è un mandatario che agisce in nome suo ma per conto del mandante (proprietario della merce) allo scopo di concludere un contratto di trasporto e portare a termine le operazioni accessorie che ne derivano.
Lo spedizioniere dovrà assicurare le merci solo nel caso in cui riceva “un ordine scritto ed espresso del mandante” e in tal caso, colui che risponderà del danno materiale subito dalle merci sarà l’assicuratore. In mancanza di tale prescrizione esplicita, il vettore opera con una limitazione di responsabilità precisa e prevista dalle Convenzioni Internazionali in materia di trasporto.
Quali sono i limiti di responsabilità del vettore?
25 franchi oro ossia 8,33 DSP* /kg lordo di merce avariata o non consegnata (CMR – trasporto stradale)
50 franchi oro ossia 16,66 DSP*/kg lordo (Convenzione CIM – trasporto ferroviario)
17 DSP*/kg lordo (Convenzione di Montreal – trasporto aereo)
666,7 DSP/collo oppure 2 DSP*/kg lordo (Convenzione di Bruxelles e successive regole di Visby e l’Aja – trasporto marittimo)
La dimensione di tali limiti rende evidente la necessità e l’opportunità di provvedere ad una copertura assicurativa completa delle merci in viaggio “All Risks” da parte dell’avente diritto, a tutela dei danni vari che le merci potrebbero subire.
*DSP = Diritto Speciale Prelievo (verificabile su Sole 24 ore, per es. al 27.04.09 = 1,13 Euro)
Cosa e come assicurare?
Il rischio di danno da trasporto viene trasferito per mezzo del contratto di assicurazione da colui che detiene un interesse assicurabile all’assicuratore che, ex art 1882 CC, si obbliga a rivalere l’assicurato, verso pagamento di un premio ed entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro. Normalmente sono solo i danni materiali diretti subiti dalle merci ad essere risarciti dalle polizze assicurative, ciò poiché è oggettivamente difficile, se non impossibile, valutare i danni indiretti, quali ad esempio quello commerciale derivante dal mancato o ritardato recapito delle merci. Fondamentale è che i valori da assicurare siano concretamente ed oggettivamente determinabili.
In base a cosa varia, nella determinazione della garanzia in un contratto di assicurazione trasporti, il calcolo di rischio per l’assicurazione?
Nella determinazione della garanzia in un contratto di assicurazione trasporti va calcolato, volta per volta, il rischio per l’assicurazione che varia a seconda di:
- valore;
- numero di colli;
- natura delle merci;
- itinerario seguito;
- mezzo di trasporto usato;
- la situazione politica;
- la tipologia del Paese di destinazione;
- il magazzinaggio;
- le condizioni di copertura richieste e la presenza di eventuali franchigie.
Il contratto di assicurazione viene formalizzato tramite l’emissione di una polizza in duplice copia, sottoscritta da entrambe le parti.
Tale polizza può venire anche sostituita da appositi certificati di assicurazione quando questi siano appositamente richiesti dalla lettera di credito, quando si debba certificare che un trasporto è assicurato con una polizza in abbonamento valida per più viaggi e infine quando per carenza di alcuni dati la polizza non possa essere ancora emessa.
Quanto assicurare?
L’assicurazione trasporti in caso di danno risarcisce come valore massimo quello della merce allo stato sano nel luogo di destinazione o il valore per il quale l’assicurato è effettivamente esposto. Fondamentale è perciò provvedere alla corretta determinazione del valore assicurabile. Inutile, infatti, sarebbe dichiarare all’assicurazione valori superiori a quelli effettivi, poiché in caso di danno viene sempre riconosciuto solo il valore assicurabile, per intero, se il danno in questione è totale, o in proporzione alla perdita, se esso è parziale.
Tutto ciò anche se è stato pagato un premio superiore, la cui differenza, fra l’altro, non verrebbe restituita dalla compagnia assicuratrice. Nel caso contrario in cui venisse dichiarato all’assicurazione un valore inferiore a quello effettivo, il danno verrebbe risarcito nella proporzione in cui “la somma assicurata sta al valore assicurabile”, come testualmente cita l’articolo 13 delle condizioni generali della Nuova Polizza Unificata. Per tali ragioni, nel calcolo del valore assicurabile, che deve essere quanto più corretto, al valore della merce vanno aggiunte tutte le spese accessorie di imballaggio, dogana, nolo, premio assicurativo e le altre spese sostenute per rendere la merce nel luogo di destinazione finale. importante è anche aggiungere una percentuale di utile sperabile e possibilmente derivante dalla vendita della merce, utile non più realizzabile in seguito al verificarsi del sinistro o dell’avaria (normalmente tale ricarico è del 10 per cento, ma può essere anche superiore).
Può verificarsi il caso per cui l’assicurato non sia intenzionato a dichiarare il valore effettivo della merce. In tal caso viene inserita nel contratto di assicurazione la clausola “valga e non” secondo la quale, al verificarsi di un sinistro, il liquidatore provvederà ad indennizzare del danno in base ad un valore stimato, denunciato dal contraente all’assicuratore alla stipula del contratto. Gli assicuratori non accettano di buon grado l’inserimento di tale clausola: essa infatti si presta facilmente a frodi ed abusi. Costoro, comunque, mantengono il diritto di impugnarla e di contestare richieste di indennizzo basate su valori esagerati e non ritenuti congrui. Infine, va ricordato che solitamente in materia di liquidazione va conteggiato anche il corrispettivo dovuto al professionista indipendente che si occupa di periziare la merce oggetto di sinistro.
Costui sarà responsabile dell’accertamento del verificarsi e della consistenza del danno, della raccolta di tutti i dati, le informazioni e la documentazione necessaria a stendere il verbale della perizia che andrà poi presentata all’assicurazione da parte dell’assicurato o del ricevente la merce.